mercoledì 1 luglio 2009

Viareggio: perchè?


La gravità espressa dai numeri dell'incidente ferroviario che ha colpito la città di Viareggio 36 ore fa è sotto gli occhi di tutti: 16 morti, 36 feriti (molti dei quali gravissimi) e più di 1000 persone sfollate!
Ovviamente è prematuro avventarsi sulle cause di questa tragedia!
Le Autorità competenti hanno avviato le relative indagini.
Qualche considerazione però si pone:
Mi viene in mente, tutto il gran parlare di questi ultimi anni sulla necessità di trasferire la maggior parte del traffico di merci pericolose per ferrovia....perchè ritenuta modalità di trasporto più sicura! (ricordo anche le inizitive legislative in merito!)
Alla luce di quanto successo forse qualche interrogativo sorge!
Forse qualche cosa da rivedere c'è? una migliore regolamentazione del traffico ferroviario per queste particolari merci si impone? una minor concentrazione di sostanze pericolose per ogni convoglio o un minor numero di carri per ogni convoglio? non far passare questi convogli dai centri abitati (..mi sembra una grossa stupidaggine! ...invece abbasserei i limiti di velocità nel transito attraverso i centri abitati)? controlli più severi per i convogli che giungono dell'estero?
Il problema, a mio parere, ancora una volta (ahime') riguarda la sicurezza e la prevenzione, da valutare sotto molteplici aspetti:
a) la normative vigente (è adeguata?)
b) il rispetto delle norme (esiste?)
c) gli strumenti per assicurare il rispetto delle norme (sono efficienti?)
d) il controllo di tale rispetto (è efficiente?)
e) la formazione degli addetti (viene erogata?)
f) errore umano
f) l’imponderabile (fatalità?)

e ancora....
L'Ing. Benassai di Orange Project, sul suo blog in merito all'incidente, dice:
"...pur non essendo ancora chiaro se la perdita di GPL dalla cisterna sia dovuta ad una rottura del serbatoio o di una valvola, tali rotture potrebbero essere state evitate se invece di una ferrocisterna si fosse trattato di un contenitore-cisterna (con le protezioni laterali) ? e, se è vero che i contenitori-cisterna sono più “sicuri” delle ferrocisterne, quali sarebbero i costi e i tempi per passare dalle ferro cisterne ai contenitori-cisterna ?"

inoltre:
"le norme ci sono...", bene!
- come mai allora ad oggi, 01/07/2009, data nella quale dovevano essere in vigore anche nel nostro paese le nuove edizioni dei regolamenti ADR e RID 2009, il DECRETO MINISTERIALE di recepimento della Direttiva 2008/68/CE ancora non è stato emanato???
- come mai nel RID 2009 esiste una norma che impone sui convogli il rilevatore di deragliamento, ma solo da 2011???

Si discuterà a lungo, spero, di questa tragedia e spero che le discussioni producano qualche risultato utile per non dover dire che altre 16 vite sono state spese inutilmente!
Alle vittime e le loro famiglie un caro pensiero.



martedì 23 giugno 2009

ADR 2011: CFP "limitati?"


Nel corso dell'ultima riunione del WP15 , tenuta a Ginevra dal 05 all'08 Maggio scorso, è stata approvvata la proposta inglese di modifica al regolamento ADR che prevede per il 2011, l'introduzione della possibilità da parte dell'Autorità competente di autorizzare corsi di formazione e corsi di specializzazione per le cisterne "LIMITATI" ad alcune merci pericolose o ad una /più classi.

Di onseguenza anche il relativo esame sarà limitato alle specifiche materie/classi per le quali si chiede il rilascio del cfp.

Inoltre e' previsto un nuovo formato del "patentino ADR" per il quale si richiedono i requisiti previsti dalla norma ISO 7810:2003 ID-1.

Nella previsione che queste nuove norme entrino in vigore con il nuovo ADR 2011, è auspicabile che il nostro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisca per quali classi e/o specifiche materie pericolose possano essere applicabili le nuove norme.
fonte: Orange Project

giovedì 21 maggio 2009


Voglio ricordare a tutti l'evento (GRATUITO...si paga solo il biglietto d'ingresso alla fiera) in programma a Bologna il 10/06/2009 nell'ambito della manifestazione AMBIENTELAVORO e organizzato da Ars edizioni informatiche e Orange Project.

Si parlerà del nuovo ADR 2009.

Per informazioni, ecco il link

ADR 2009: MATERIE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE


Tra poche settimane andranno a terminare i consueti sei mesi di transizione previsti dalla normativa internazionale e verrà emanato (speriamo!) il famoso Decreto Ministeriale di recepimento che introdurrà il nuovo ADR 2009 anche nel trasporto nazionale.

Di conseguenza rinfreschiamoci la memoria con una serie di post dedicati alle principali novità che ci aspettano per ciò che riguarda il trasporto di merci percolose su strada e parliamo di MATERIE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE (ACQUATICO).

Con l'ADR 2009, viene modificato radicalmente il capitolo 2.2.9 nella parte relativa alle materie pericolose per l'ambiente (acquatico), introducendo una serie di nuovi criteri di classificazione, basati sul nuovo regolamento GHS, con i quali ricatalogare tutte le sostanze.

Le principali conseguenze di tipo pratico, a seguito dell'applicazione dei nuovi principi, sono:

A) nuova "designazione ufficiale di trasporto" di queste materie:
UN 3077 - MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, solida, nas
UN 3082 - MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, liquida, nas

B) un nuovo obbligo imposto nell'etichettatura dei colli contenenti queste sostanze.In aggiunta al consueto pittogramma della classe di pericolo dovrà essere presente, infatti, una etichetta come riportata nell'immagine di cui sopra (ma solo per i colli con contenuto liquido/solido superiore a 5 lt/kg).

Per tutte le altre materie non classificabili in UN 3077 e UN 3082, ma classificabili secondo i nuovi criteri come materie pericolose per l'ambiente, i nuovi obblighi scatteranno con il 01/01/2011.

L'ADR 2009, ai fini della classificazione, fornisce una tabella riepilogativa per poter confrontare i dati i possesso degli utilizzatori. Questi dati si possono trovare alla sezione "12-INFORMAZIONI ECOLOGICHE" delle Schede di sicurezza in 16 punti.
Spesso su queste schede non sono riportati tali dati, ma solo frasi generiche del tipo:- può essere pericoloso per l’ambiente; - pericoloso per l’ambiente acquatico; - può danneggiare nel tempo l’ambiente acquatico; - ecc. Quindi è opportuno verificare la validità della Scheda di Sicurezza in 16 punti in accordo con il nuovo regolamento GHS.

mercoledì 13 maggio 2009

Trasporti pericolosi in Lombardia


E' stato firmato in questi giorni, in Regione Lombardia, un Protocollo d'intesa per la "Prevenzione dei rischi tecnologici e del rischio derivante dal trasporto di merci pericolose".
Il documento è stato siglato dall'assessore alla Protezione civile, Prevenzione e Polizia locale, Stefano Maullu, dal presidente di Federchimica, Giorgio Squinzi, e dal vice presidente di Confindustria Lombardia, Walter Galbignani.
Il protocollo prevede, tra l'altro, spiega la Regione, una serie di esercitazioni con l'intervento di vigili del fuoco, 118 e Arpa per la prevenzione dei rischi che derivano dal trasporto di merci pericolose e un libretto in 27 lingue con termini tecnici e pratici per permettere a tutti, dalla Protezione civile alle Asl, dai lavoratori ai trasportatori, di comunicare con chi abitualmente si occupa del trasporto di queste merci.
Il protocollo prevede anche la creazione di uno sportello telematico sia per semplificare la burocrazia sia per il monitoraggio delle merci pericolose.

fonte: Mantovaeconomia.it

giovedì 30 aprile 2009

Frejus: ordinanza nr. 18


Dal sito DGM Italia è possibile scaricare il nuovo regolamento del traforo del Frejus (aggiornato al 27/11/2008) che detta norme relative anche al trasporto di merci pericolose.
Fonte: DGM Italia Srl

mercoledì 29 aprile 2009

Corrigendum 2 - DGR 2009


E' disponibile da qualche giorno sul sito di IATA, il nuovo corriggendum (2) al testo delle DGR (Dangerous goods regulations)

Guardate qui per scaricare il testo del provvedimento.

lunedì 27 aprile 2009

SDS: news


Oggi voglio occuparmi di un argomento importante...le nuove schede di sicurezza (Safety Data Sheets)!

...e per farlo pubblico integralmente l'articolo del Dr. Angelo Fiordi di ITER TECH SRL sulle novità in merito alla compilazione di queste schede.

"A partire dal 1° giugno 2007 il Titolo IV del Regolamento n. 1907/2006 (REACH) ha introdotto significative novità per quello che concerne la redazione delle Schede dei Dati di Sicurezza (SDS): viene infatti abrogata la direttiva 91/155/CEE (modificata da ultimo dalla direttiva 2001/58/CE e recepita in Italia con il DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 2002) riguardante le modalità del sistema di informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio attraverso la fornitura della scheda di sicurezza.

Le prescrizioni generali relative alle SDS si trovano nell’ Art. 31 del REACH, mentre la guida alla compilazione delle SDS è contenuta nell’Allegato II al Regolamento.

Il fornitore di una sostanza o di un miscela deve trasmettere al destinatario della sostanza o della miscela una SDS redatta conformemente all’Allegato II:
a) quando una sostanza o un miscela risponde ai criteri di classificazione come sostanza o miscela pericolosa a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE; o
b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o
c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione per ragioni diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il fornitore deve trasmettere al destinatario, su sua richiesta, una SDS compilata a norma dell'Allegato II quando un miscela, pur non rispondendo ai criteri di classificazione come miscela pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE, contiene:
a) almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente in concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose; o
b) una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose ; o
c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

Un’altra novità rilevante prevista dal Regolamento REACH in relazione alle informazioni che deve contenere la SDS è l’introduzione della Valutazione della Sicurezza Chimica (CSA) e della Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR): la prima è contenuta nella seconda che deve essere allegata alla SDS per ogni sostanza prodotta o importata in quantità superiori a 10 t/anno.

Un aspetto non secondario, in tale scenario di novità, è costituito dal regime sanzionatorio: lo schema di decreto (che doveva essere pubblicato entro il 1° dicembre 2008!) prevede sanzioni veramente pesanti per il fornitore di una sostanza/miscela che non ottempera agli obblighi previsti dal Titolo IV del REACH in materia di informazioni lungo la catena di approvvigionamento.

Solo a titolo di esempio, per il fornitore che non fornisce una SDS in lingua italiana per una sostanza/miscela immessa sul mercato nazionale o la fornisce incompleta o inesatta è prevista una sanzione amministrativa da 3.000 € a 18.000 €!

Con la pubblicazione, infine, del Regolamento 1272/2008 (CLP/GHS) dal 20 gennaio 2009 ha preso il via il processo di armonizzazione dei criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, che influirà notevolmente nella redazione delle SDS che a tale regolamento dovranno adeguarsi secondo una tempistica diversa per le sostanze e le miscele."

Attenzione, attenzione, attenzione!!

fonte: Orange Project

domenica 26 aprile 2009

ADR 2009 e formazione


La nuova edizione dell'Accordo ADR (2009) ribadisce la posizione ferrea del legislatore in materia di formazione del personale addetto alla gestione delle merci pericolose.

Lo strumento formativo, perfettamente in accordo con le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrebbe consentire una maggiore consapevolezza dei rischi da parte del lavoratore e quindi sensibilizzarlo ad un comportamento più corretto e che quindi minimizzi i rischi.

Il capitolo 1.3 - ADR 2009 prevede infatti che tutti gli operatori (speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore, riempitore), il cui campo d'attività comprende quindi il trasporto di merci pericolose, debbano ricevere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose. La formazione deve anche trattare disposizioni specifiche che si applicano alla sicurezza del trasporto di merci pericolose come riportato nel capitolo 1.10.
In particolare la formazione deve essere stata acquisita prima di assumere responsabilità concernenti il trasporto di merci pericolose.
La natura della formazione deve essere funzionale alla responsabilità ed alla funzione della persona interessata ed è costituita da tre livelli: base, specifica ed in materia di sicurezza.
  • Formazione di base: il personale deve familiarizzare con le disposizioni generali delle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.
  • Formazione specifica: il personale deve ricevere una formazione dettagliata, direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, alle disposizioni delle regolamentazioni concernenti il trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere informato delle disposizioni concernenti gli altri modi di trasporto.
  • Formazione in materia di sicurezza (intesa come “security” e non come “safety”): il personale deve ricevere una formazione riguardante i rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico.
    La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d'emergenza.

Il testo di legge prescrive inoltre che tutta la formazione ricevuta sia descritta in maniera dettagliata e sia conservata dal datore di lavoro e dal dipendente.
La formazione deve essere verificata all’atto di una nuova assunzione.

Questa formazione deve essere completata periodicamente mediante corsi d'aggiornamento.

sabato 25 aprile 2009

Restyling...


Beh...dopo quattro anni di attività, ecco un blog ...rinnovato! Spero sia di Vostro gradimento.

venerdì 24 aprile 2009

IMDG code - 34°em. (2008)


Dal 01/01/2010 chiunque si troverà a gestire spedizioni marittime di merci pericolose sia che si tratti di personale di compagnie marittime o di personale che lavora per una casa di spedizione o per un mittente/produttore d merci pericolose operante in ufficio o in magazzino dovrà ricevere obbligatoriamente un'adeguata formazione.
Questo è quanto prevede la nuova edizione del codice IMDG già applicata quest'anno su base volontaria e obbligatoria dal prossimo 1° Gennaio.
In particolare:

Cap. 1.3.1.1 - IMDG code-34°
Il personale di terra ferma impegnato nel trasporto di merci pericolose destinate ad essere trasportate per mare deve ricevere una formazione sui contenuti delle disposizioni sulle merci pericolose commisurata alle proprie responsabilità.
La formazione deve anche trattare disposizioni specifiche che si applicano alla sicurezza del trasporto di merci pericolose come riportato nel capitolo 1.4.

Cap. 1.3.1.2 - IMDG code-34°

Il personale di terra ferma, inteso come chi:
• classifica merci pericolose e identifica la designazione ufficiale di trasporto delle merci pericolose;
• imballa merci pericolose in colli;
• marca ed etichetta merci pericolose;
• carica o scarica CTU;
• prepara documenti di trasporto per merci pericolose;
• presenta merci pericolose al trasporto;
• accetta merci pericolose al trasporto;
• movimenta merci pericolose durante il trasporto;
• prepara piani di carico/ stivaggio di merci pericolose;
• carica o scarica merci pericolose dalle navi;
• trasporta merci pericolose;
• fa osservare o sorveglia o ispeziona per la conformità a regole e regolamenti; o
è comunque coinvolto nel trasporto di merci pericolose così come stabilito dall’autorità competente
deve ricevere la formazione!

La formazione è articolata in formazione di base, specifica e sulla sicurezza.

Sono a disposizione, naturalmente, per chiarimenti e per informazioni sui corsi che sto implementando al riguardo.

Gallerie stradali


Una notizia interessante si legge oggi sul sito di Orange Project.

Sulla base di quanto previsto dalla sezione 1.9.5 dell’ADR, il Regno Unito ha provveduto a classificare le gallerie stradali per le quali sono previste restrizioni al passaggio di veicoli trasportanti merci pericolose.

Le gallerie soggette a restrizioni e la loro classificazione sono le seguenti:

Dartford (categoria C)
Mersey (categoria D)
Clyde (categoria D)

Ramsgate (categoria C) (classificazione provvisoria)
Limehouse (categoria E)

Rotherhithe (categoria E)
Blackwall (categora E)
East India Dock Road (caetgoria E)
Tyne (categoria D)

La data del 01/01/2010 si avvicina e dunque alcuni paesi si stanno muovendo per mettersi in regola con quanto previsto già dall'ADR 2007.

Ne abbiamo già parlato altre volte su queste pagine:

...e le gallerie del nostro paese??

fonte: Orange Project

venerdì 10 aprile 2009

Auguri!!!



Un augurio per una Pasqua serena a tutti i lettori!

martedì 24 marzo 2009

Trasporto materie infettive: la guida IATA per il trasporto aereo


E’ stata pubblicata, sul sito web IATA, la guida (in inglese) per il trasporto delle materie pericolose infettive via aerea.

Ecco il link per poter scaricare la guida.

Decisione Commissone 2009/240/CE


Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 71 del 17 marzo 2009 è stata pubblicata la Decisione della Commissione del 4 marzo 2009 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Tale Decisione, conseguente alla necessità di includere nuove deroghe nazionali ad ADR, RID e ADN, prevede quindi l’integrale sostituzione dell’allegato I, capo I.3, dell’allegato II, capo II.3, e dell’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE.

Per leggere il documento guardare qui.

Fonte: Orange Project